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L'ultimo baluardo c'è ancora, per fortuna: La Corte Costituzionale (e la Costituzione)!
Notiziola che nessuno dà: Ricordate la questione del nucleare, dell'identificazione dei siti, del referendum rinnegato, delle promesse di benessere economico a dismisura per chi ospita le centrale?
Bene, guardate qui sotto: riporto solo una sintesi, potete leggere la sentenza intera qui.
La traduco: è risultato incostituzionale utilizzare i motivi di urgenza per nominare Commissari straordinari del governo (poteri esclusivi anche sopra regioni e comuni), scegliere le sedi e prevedere l'uso di capitali privati!!! (in altre parole, se devi fare qualcosa di urgente i soldi li deve mettere lo Stato, almeno non scappa con la cassa).
Che dire? Commento che viene spontaneo: dilettanti, ingnorati o intrallazzoni? forse tutti e tre contemporaneamente!
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SENTENZA N. 215 - ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
(....)
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102(...)
Considerato in diritto
1. – Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (...)
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
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